Whistleblowing e Responsabilità Sociale

Whistleblowing e Responsabilità Sociale

Oplium Italia S.r.l. (di seguito denominata “Oplium Italia” o “la Società”), in qualità di soggetto del settore privato che impiega almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, attua la disciplina in materia di whistleblowing ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. q), n. 1) e 3, comma 2, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Con la presente “Procedura per la gestione delle segnalazioni” (di seguito “Procedura”), la Società intende disciplinare l'utilizzo dei canali di segnalazione attivati in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

Oplium Italia S.r.l. (di seguito denominata “Oplium Italia” o “la Società”), in qualità di soggetto del settore privato che impiega almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, attua la disciplina in materia di whistleblowing ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. q), n. 1) e 3, comma 2, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Con la presente “Procedura per la gestione delle segnalazioni” (di seguito “Procedura”), la Società intende disciplinare l'utilizzo dei canali di segnalazione attivati in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

1. Obiettivo

Oplium Italia S.r.l., società specializzata in servizi di cybersecurity, nata dalla joint venture tra Spindox S.p.A. (che detiene una quota del 51% del capitale sociale) e Oplium Ltda (che detiene una quota del 49% del capitale sociale), nel perseguimento dei propri obiettivi di business, è sempre stata sensibile alla necessità di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, impegnandosi a contrastare comportamenti illeciti, sia attraverso la diffusione e promozione di valori e principi etici, sia mediante l'effettiva implementazione di regole di condotta e processi di controllo, in conformità ai requisiti stabiliti dalle norme applicabili e dalle migliori pratiche di riferimento. Per questo motivo, la Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un Codice Etico.

Al fine di rafforzare il proprio sistema organizzativo e di buona governance, Oplium Italia promuove e incoraggia la segnalazione di illeciti e/o fatti (come definiti nel successivo par. 4), anche solo potenzialmente contrari alla legge e alle norme interne aziendali, da parte di chiunque, in ambito lavorativo, ne sia venuto a conoscenza.

La Procedura ha, pertanto, lo scopo di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni ricevute attraverso i canali indicati di seguito, nonché di definire le tutele e le misure di protezione stabilite a favore dei Segnalanti.

In conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023, i canali di segnalazione interna descritti nella Procedura, nonché le relative modalità di funzionamento, sono stati comunicati alle organizzazioni sindacali.

1. Obiettivo

Oplium Italia S.r.l., società specializzata in servizi di cybersecurity, nata dalla joint venture tra Spindox S.p.A. (che detiene una quota del 51% del capitale sociale) e Oplium Ltda (che detiene una quota del 49% del capitale sociale), nel perseguimento dei propri obiettivi di business, è sempre stata sensibile alla necessità di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, impegnandosi a contrastare comportamenti illeciti, sia attraverso la diffusione e promozione di valori e principi etici, sia mediante l'effettiva implementazione di regole di condotta e processi di controllo, in conformità ai requisiti stabiliti dalle norme applicabili e dalle migliori pratiche di riferimento. Per questo motivo, la Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un Codice Etico.

Al fine di rafforzare il proprio sistema organizzativo e di buona governance, Oplium Italia promuove e incoraggia la segnalazione di illeciti e/o fatti (come definiti nel successivo par. 4), anche solo potenzialmente contrari alla legge e alle norme interne aziendali, da parte di chiunque, in ambito lavorativo, ne sia venuto a conoscenza.

La Procedura ha, pertanto, lo scopo di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni ricevute attraverso i canali indicati di seguito, nonché di definire le tutele e le misure di protezione stabilite a favore dei Segnalanti.

In conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023, i canali di segnalazione interna descritti nella Procedura, nonché le relative modalità di funzionamento, sono stati comunicati alle organizzazioni sindacali.

2. Riferimenti normativi e regolamentari

La Procedura mira a dare attuazione al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. whistleblowing).

La presente Procedura disciplina le modalità di ricezione, gestione e trattazione delle segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico aziendale, nonché alle violazioni di altre norme europee e nazionali. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – “GDPR”) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).

La Procedura è stata redatta tenendo conto, oltre che del testo normativo, delle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.” elaborate dall'ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

2. Riferimenti normativi e regolamentari

La Procedura mira a dare attuazione al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. whistleblowing).

La presente Procedura disciplina le modalità di ricezione, gestione e trattazione delle segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico aziendale, nonché alle violazioni di altre norme europee e nazionali. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – “GDPR”) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).

La Procedura è stata redatta tenendo conto, oltre che del testo normativo, delle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.” elaborate dall'ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

3. Definizioni

Per la corretta comprensione della Procedura di gestione delle segnalazioni, è necessario definire il significato attribuito ai termini qui utilizzati:

·       Segnalazione: comunicazione, scritta o orale, avente ad oggetto potenziali violazioni, effettuata tramite canali di segnalazione interni o esterni.

·       Segnalazione Whistleblowing: si tratta di segnalazione di violazioni consistenti in comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023.

·       Segnalazione Ordinaria: segnalazione che non rientra nell'ambito delle Segnalazioni Whistleblowing per ragioni oggettive o soggettive, ossia segnalazioni relative a temi diversi da quelli specificati al par. 4 o ricevute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 5 della Procedura o che presentino uno dei requisiti di esclusione previsti dal D. Lgs. 24/2023 o per le quali il Segnalante non abbia dichiarato la propria identità o non abbia dichiarato di voler beneficiare della riservatezza della propria identità e delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023.

·       Segnalazione interna: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione attivati dall'Azienda.

·       Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle Violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023.

·       Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

·       ANAC: Autorità nazionale anticorruzione.

·       Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, nell'ambito delle quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui contesto potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

·       Segnalante o Whistleblower: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

·       Segnalato: soggetto che, nell'ambito della Segnalazione, è identificato come responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di Segnalazione.

·       Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna, o nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

·       Facilitatore: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

·       Gestore della segnalazione o Gestore: Piattaforma web accessibile all'indirizzo https://spindox.eticainsieme.it che consente di effettuare le Segnalazioni scritte in modo sicuro grazie alla crittografia e all'inaccessibilità da parte di soggetti diversi dai Gestori della segnalazione.

·       Piattaforma: Piattaforma web accessibile all'indirizzo https://spindox.eticainsieme.it che consente di effettuare le Segnalazioni scritte in modo sicuro grazie alla crittografia e all'inaccessibilità da parte di soggetti diversi dai Gestori della segnalazione.

·       Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito dato o che si intende dare alla Segnalazione.

·       Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha presentato la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. Definizioni

Per la corretta comprensione della Procedura di gestione delle segnalazioni, è necessario definire il significato attribuito ai termini qui utilizzati:

·       Segnalazione: comunicazione, scritta o orale, avente ad oggetto potenziali violazioni, effettuata tramite canali di segnalazione interni o esterni.

·       Segnalazione Whistleblowing: si tratta di segnalazione di violazioni consistenti in comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023.

·       Segnalazione Ordinaria: segnalazione che non rientra nell'ambito delle Segnalazioni Whistleblowing per ragioni oggettive o soggettive, ossia segnalazioni relative a temi diversi da quelli specificati al par. 4 o ricevute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 5 della Procedura o che presentino uno dei requisiti di esclusione previsti dal D. Lgs. 24/2023 o per le quali il Segnalante non abbia dichiarato la propria identità o non abbia dichiarato di voler beneficiare della riservatezza della propria identità e delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023.

·       Segnalazione interna: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione attivati dall'Azienda.

·       Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle Violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023.

·       Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

·       ANAC: Autorità nazionale anticorruzione.

·       Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, nell'ambito delle quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui contesto potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

·       Segnalante o Whistleblower: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

·       Segnalato: soggetto che, nell'ambito della Segnalazione, è identificato come responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di Segnalazione.

·       Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna, o nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

·       Facilitatore: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

·       Gestore della segnalazione o Gestore: Piattaforma web accessibile all'indirizzo https://spindox.eticainsieme.it che consente di effettuare le Segnalazioni scritte in modo sicuro grazie alla crittografia e all'inaccessibilità da parte di soggetti diversi dai Gestori della segnalazione.

·       Piattaforma: Piattaforma web accessibile all'indirizzo https://spindox.eticainsieme.it che consente di effettuare le Segnalazioni scritte in modo sicuro grazie alla crittografia e all'inaccessibilità da parte di soggetti diversi dai Gestori della segnalazione.

·       Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito dato o che si intende dare alla Segnalazione.

·       Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha presentato la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4. Ambito di applicazione oggettivo

La Procedura adottata si applica a tutte le Segnalazioni ricevute attraverso i canali definiti al par. 8.

Le Segnalazioni possono essere di due tipi: "Segnalazioni Whistleblowing" e "Segnalazioni Ordinarie".

Le Segnalazioni Whistleblowing sono esclusivamente quelle che hanno per oggetto:

·       violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea previste dal capitolo I-bis, titolo I, libro II del Codice Penale (Art. 275-bis "Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea", Art. 275-ter "Violazione degli obblighi di informazione", Art. 275-quater "Violazione delle condizioni di autorizzazione all'esercizio delle attività", Art. 275-quinquies "Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione Europea"), nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (aggravante in caso di favoreggiamento dell'ingresso clandestino di persone fisiche designate, in violazione di un divieto, obbligo o restrizione imposto da una misura restrittiva dell'UE);

·       violazioni di disposizioni europee o nazionali di attuazione che consistono in illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; tutela dei consumatori; tutela della privacy e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

·       violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti e omissioni relativi al mercato interno. Sono incluse le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra menzionati;

·       violazioni del Codice Etico adottato da Oplium Italia da cui derivino violazioni di cui ai punti precedenti.

Tali Segnalazioni devono avere per oggetto comportamenti, atti o omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro intrattenuto con l'Azienda.

La Segnalazione Whistleblowing non può consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha presentato una comunicazione all'autorità giudiziaria o contabile, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente superiori.

Le Segnalazioni Ordinarie sono le Segnalazioni che non rientrano nell'ambito delle Segnalazioni Whistleblowing per ragioni oggettive o soggettive, ossia le Segnalazioni relative a temi diversi da quelli sopra elencati o ricevute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 5 della presente Procedura.

Anche le Segnalazioni Ordinarie saranno gestite tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante, in conformità con le disposizioni specificamente adottate dall'Azienda in materia e con la presente Procedura.

4. Ambito di applicazione oggettivo

La Procedura adottata si applica a tutte le Segnalazioni ricevute attraverso i canali definiti al par. 8.

Le Segnalazioni possono essere di due tipi: "Segnalazioni Whistleblowing" e "Segnalazioni Ordinarie".

Le Segnalazioni Whistleblowing sono esclusivamente quelle che hanno per oggetto:

·       violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea previste dal capitolo I-bis, titolo I, libro II del Codice Penale (Art. 275-bis "Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea", Art. 275-ter "Violazione degli obblighi di informazione", Art. 275-quater "Violazione delle condizioni di autorizzazione all'esercizio delle attività", Art. 275-quinquies "Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione Europea"), nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (aggravante in caso di favoreggiamento dell'ingresso clandestino di persone fisiche designate, in violazione di un divieto, obbligo o restrizione imposto da una misura restrittiva dell'UE);

·       violazioni di disposizioni europee o nazionali di attuazione che consistono in illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; tutela dei consumatori; tutela della privacy e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

·       violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti e omissioni relativi al mercato interno. Sono incluse le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra menzionati;

·       violazioni del Codice Etico adottato da Oplium Italia da cui derivino violazioni di cui ai punti precedenti.

Tali Segnalazioni devono avere per oggetto comportamenti, atti o omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro intrattenuto con l'Azienda.

La Segnalazione Whistleblowing non può consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha presentato una comunicazione all'autorità giudiziaria o contabile, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente superiori.

Le Segnalazioni Ordinarie sono le Segnalazioni che non rientrano nell'ambito delle Segnalazioni Whistleblowing per ragioni oggettive o soggettive, ossia le Segnalazioni relative a temi diversi da quelli sopra elencati o ricevute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 5 della presente Procedura.

Anche le Segnalazioni Ordinarie saranno gestite tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante, in conformità con le disposizioni specificamente adottate dall'Azienda in materia e con la presente Procedura.

5. Ambito di applicazione soggettivo: i soggetti protetti

I soggetti che possono effettuare Segnalazioni e che rientrano nell'ambito di tutela ai sensi del D. Lgs. 24/2023 sono:

· i dirigenti e i membri degli organi sociali di Oplium Italia con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di fatto;

· tutti i lavoratori, a tempo determinato e indeterminato;

· tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti di lavoro, anche autonomi, di collaborazione con Oplium Italia, inclusi: azionisti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), lavoratori somministrati, liberi professionisti e consulenti, agenti, intermediari, fornitori e partner commerciali;

· i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi presso Oplium Italia;

· il soggetto che abbia acquisito informazioni sulla violazione durante il processo di candidatura o in altre fasi precontrattuali, o anche durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto giuridico stesso.

I soggetti ai quali possono essere estese le misure di tutela del segnalante sono:

· i facilitatori;

· le persone dello stesso contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

· i colleghi di lavoro del Segnalante, di colui che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che hanno con tale persona un rapporto abituale e corrente;

· gli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica, o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo delle persone sopra menzionate.

5. Ambito di applicazione soggettivo: i soggetti protetti

I soggetti che possono effettuare Segnalazioni e che rientrano nell'ambito di tutela ai sensi del D. Lgs. 24/2023 sono:

· i dirigenti e i membri degli organi sociali di Oplium Italia con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di fatto;

· tutti i lavoratori, a tempo determinato e indeterminato;

· tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti di lavoro, anche autonomi, di collaborazione con Oplium Italia, inclusi: azionisti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), lavoratori somministrati, liberi professionisti e consulenti, agenti, intermediari, fornitori e partner commerciali;

· i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi presso Oplium Italia;

· il soggetto che abbia acquisito informazioni sulla violazione durante il processo di candidatura o in altre fasi precontrattuali, o anche durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto giuridico stesso.

I soggetti ai quali possono essere estese le misure di tutela del segnalante sono:

· i facilitatori;

· le persone dello stesso contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

· i colleghi di lavoro del Segnalante, di colui che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che hanno con tale persona un rapporto abituale e corrente;

· gli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica, o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo delle persone sopra menzionate.

6. Gestore della segnalazione

La ricezione e la gestione delle Segnalazioni sono affidate a un soggetto esterno all'Azienda, autonomo, imparziale e adeguatamente formato, competente nella gestione del canale di segnalazione e delle Segnalazioni (di seguito, il "Gestore").

Tale soggetto è stato individuato nella persona della Dott.ssa Claudia Putzulu, Legal Manager & Labor Relations Manager di Spindox S.p.A.

Nell'individuazione del Gestore, l'Azienda ha verificato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi e la sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza necessari per il corretto svolgimento del mandato. In particolare, è stata valutata la compatibilità del mandato con le altre funzioni eventualmente svolte dal Gestore, al fine di evitare che il cumulo di funzioni possa compromettere l'efficacia della gestione delle Segnalazioni o l'obiettività delle relative valutazioni.

In ogni caso, il Gestore è tenuto ad astenersi dal trattamento della Segnalazione qualora si trovi, anche solo potenzialmente, in una situazione di conflitto di interessi, inclusi i casi in cui coincida con la persona segnalante, con la persona coinvolta o in qualsiasi modo interessata alla Segnalazione, o ogni volta che si verifichi una situazione atta a compromettere la sua obiettività e autonomia di giudizio.

In tali ipotesi, nonché nei casi di assenza o impedimento del Gestore, la gestione della Segnalazione è affidata a un soggetto sostituto, in possesso dei medesimi requisiti di autonomia, indipendenza, imparzialità, riservatezza e adeguata competenza richiesti per il Gestore, individuato da Oplium Italia nella persona di Nevio Sestini, CFO di Oplium Italia S.r.l.

Qualora, eccezionalmente, anche il sostituto si trovi in una situazione di conflitto di interessi o non possa svolgere il mandato, resta ferma la facoltà della persona segnalante di ricorrere al canale di segnalazione esterna, nei casi e alle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023.

Il Gestore della segnalazione riceve un mandato formale che include anche la lettera di designazione come autorizzato ai sensi degli artt. 29 del Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 (anche "Codice della Privacy"). La lettera prevede istruzioni specifiche per il corretto trattamento dei dati personali contenuti nella Segnalazione, di cui l'Azienda è Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, § 1, n. 7) del GDPR.

6. Gestore della segnalazione

La ricezione e la gestione delle Segnalazioni sono affidate a un soggetto esterno all'Azienda, autonomo, imparziale e adeguatamente formato, competente nella gestione del canale di segnalazione e delle Segnalazioni (di seguito, il "Gestore").

Tale soggetto è stato individuato nella persona della Dott.ssa Claudia Putzulu, Legal Manager & Labor Relations Manager di Spindox S.p.A.

Nell'individuazione del Gestore, l'Azienda ha verificato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi e la sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza necessari per il corretto svolgimento del mandato. In particolare, è stata valutata la compatibilità del mandato con le altre funzioni eventualmente svolte dal Gestore, al fine di evitare che il cumulo di funzioni possa compromettere l'efficacia della gestione delle Segnalazioni o l'obiettività delle relative valutazioni.

In ogni caso, il Gestore è tenuto ad astenersi dal trattamento della Segnalazione qualora si trovi, anche solo potenzialmente, in una situazione di conflitto di interessi, inclusi i casi in cui coincida con la persona segnalante, con la persona coinvolta o in qualsiasi modo interessata alla Segnalazione, o ogni volta che si verifichi una situazione atta a compromettere la sua obiettività e autonomia di giudizio.

In tali ipotesi, nonché nei casi di assenza o impedimento del Gestore, la gestione della Segnalazione è affidata a un soggetto sostituto, in possesso dei medesimi requisiti di autonomia, indipendenza, imparzialità, riservatezza e adeguata competenza richiesti per il Gestore, individuato da Oplium Italia nella persona di Nevio Sestini, CFO di Oplium Italia S.r.l.

Qualora, eccezionalmente, anche il sostituto si trovi in una situazione di conflitto di interessi o non possa svolgere il mandato, resta ferma la facoltà della persona segnalante di ricorrere al canale di segnalazione esterna, nei casi e alle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023.

Il Gestore della segnalazione riceve un mandato formale che include anche la lettera di designazione come autorizzato ai sensi degli artt. 29 del Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 (anche "Codice della Privacy"). La lettera prevede istruzioni specifiche per il corretto trattamento dei dati personali contenuti nella Segnalazione, di cui l'Azienda è Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, § 1, n. 7) del GDPR.

7. Caratteristiche della Segnalazione

La Segnalazione deve essere motivata e deve contenere – per quanto possibile – i seguenti elementi:

· L'indicazione che si tratta di una Segnalazione Whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni; in mancanza di tale indicazione, la Segnalazione sarà trattata come ordinaria;

· i dati del soggetto che effettua la Segnalazione con l'indicazione dell'eventuale ruolo in azienda o dell'azienda o ente in cui esercita la propria attività lavorativa, nonché il consenso – o meno – a rivelare la propria identità a soggetti diversi dal gestore della Segnalazione e/o alla funzione risorse umane competente nella gestione del procedimento disciplinare;

· una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della Segnalazione;

· le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;

· i dati o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;

· l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito;

· l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;

· l'allegazione, ove possibile, di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riferiti;

· qualsiasi altra informazione che possa fornire un utile riscontro sull'esistenza dei fatti segnalati.

· In quest'ottica, è opportuno che le Segnalazioni siano il più dettagliate possibile e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

Le Segnalazioni non possono avere ad oggetto notizie palesemente infondate, informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di voci o speculazioni poco attendibili (le cosiddette "voci di corridoio").

7.1. Casi speciali

7.1.1. Denunce anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire quelle dalle quali non è possibile risalire all'identità del Segnalante, sono prese in considerazione dal Gestore, purché siano fondate e precise e consentano di raccogliere elementi oggettivi attraverso lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Gestore.

Tali segnalazioni saranno considerate come Segnalazioni Ordinarie e non saranno applicabili le garanzie e le tutele previste per le cosiddette segnalazioni di Whistleblowing, salvo il caso in cui il Segnalante venga successivamente identificato e subisca una ritorsione.

Si incoraggia, in ogni caso, il ricorso a segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state concepite in modo da garantire la massima riservatezza del segnalante, in piena conformità con la normativa vigente.

7.1.2. Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore

Nel caso in cui una Segnalazione Whistleblowing venga ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è obbligo del ricevente:

  1. trattare le informazioni di cui è venuto a conoscenza in modo adeguato a garantire la loro piena riservatezza;

ii. contattare il Gestore – tramite canale orale – al fine di ricevere istruzioni sulle modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente ricevuta;

iii. trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni;

iv. dopo la comunicazione al Gestore, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi;

v. in caso di Segnalazione di ritorsioni, contattare l'ANAC – tramite i canali e con le modalità previste da tale organismo sul proprio sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing – al fine di ricevere istruzioni sulle modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente ricevuta.

7. Caratteristiche della Segnalazione

La Segnalazione deve essere motivata e deve contenere – per quanto possibile – i seguenti elementi:

· L'indicazione che si tratta di una Segnalazione Whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni; in mancanza di tale indicazione, la Segnalazione sarà trattata come ordinaria;

· i dati del soggetto che effettua la Segnalazione con l'indicazione dell'eventuale ruolo in azienda o dell'azienda o ente in cui esercita la propria attività lavorativa, nonché il consenso – o meno – a rivelare la propria identità a soggetti diversi dal gestore della Segnalazione e/o alla funzione risorse umane competente nella gestione del procedimento disciplinare;

· una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della Segnalazione;

· le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;

· i dati o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;

· l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito;

· l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;

· l'allegazione, ove possibile, di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riferiti;

· qualsiasi altra informazione che possa fornire un utile riscontro sull'esistenza dei fatti segnalati.

· In quest'ottica, è opportuno che le Segnalazioni siano il più dettagliate possibile e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

Le Segnalazioni non possono avere ad oggetto notizie palesemente infondate, informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di voci o speculazioni poco attendibili (le cosiddette "voci di corridoio").

7.1. Casi speciali

7.1.1. Denunce anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire quelle dalle quali non è possibile risalire all'identità del Segnalante, sono prese in considerazione dal Gestore, purché siano fondate e precise e consentano di raccogliere elementi oggettivi attraverso lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Gestore.

Tali segnalazioni saranno considerate come Segnalazioni Ordinarie e non saranno applicabili le garanzie e le tutele previste per le cosiddette segnalazioni di Whistleblowing, salvo il caso in cui il Segnalante venga successivamente identificato e subisca una ritorsione.

Si incoraggia, in ogni caso, il ricorso a segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state concepite in modo da garantire la massima riservatezza del segnalante, in piena conformità con la normativa vigente.

7.1.2. Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore

Nel caso in cui una Segnalazione Whistleblowing venga ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è obbligo del ricevente:

  1. trattare le informazioni di cui è venuto a conoscenza in modo adeguato a garantire la loro piena riservatezza;

ii. contattare il Gestore – tramite canale orale – al fine di ricevere istruzioni sulle modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente ricevuta;

iii. trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni;

iv. dopo la comunicazione al Gestore, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi;

v. in caso di Segnalazione di ritorsioni, contattare l'ANAC – tramite i canali e con le modalità previste da tale organismo sul proprio sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing – al fine di ricevere istruzioni sulle modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente ricevuta.

8. I canali di segnalazione

8.1. I canali interni

Oplium Italia, al fine di perseguire l'obiettivo dichiarato nel precedente paragrafo 1, ha istituito due canali di segnalazione interna utilizzabili dai destinatari in modo alternativo.

Canale di Segnalazione in forma scritta: Piattaforma “eticainsieme”.

La Società ha attivato un canale informatico accessibile da qualsiasi browser (compresi i dispositivi mobili) che consente di inviare segnalazioni scritte ed è disponibile al seguente link: https://spindox.eticainsieme.it

La piattaforma di Segnalazione, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate agli standard dell'art. 32 del GDPR, risiede su un server – situato nell'Unione Europea – di un soggetto terzo e prevede un percorso guidato per il segnalante che gli consentirà di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e la valutazione dei fatti, e l'utilizzo di misure di crittografia, che garantiscono la riservatezza non solo del segnalante, ma anche del facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della documentazione.

Canale di segnalazione in forma orale: contatto telefonico al numero +39 3442063500.

8.1.1.1. Denunce in forma scritta

Con particolare riferimento al canale di Segnalazione in forma scritta, la Società ha adottato la piattaforma di Segnalazione (eticainsieme), disponibile al seguente indirizzo: https://spindox.eticainsieme.it che informerà automaticamente il Gestore dell'invio della Segnalazione, essendo quest'ultimo l'unico soggetto autorizzato ad accedere alla piattaforma e a consultare le Segnalazioni.

In caso di utilizzo della piattaforma, il segnalante dovrà rispondere ad alcune domande, aperte e chiuse, che consentiranno al Gestore di approfondire l'oggetto della stessa, oltre a rispettare, se correttamente compilate, i requisiti richiesti dalla legge per le Segnalazioni whistleblowing.

La piattaforma consente inoltre di caricare la documentazione che il segnalante ritiene opportuno portare a conoscenza del Gestore a supporto della propria Segnalazione.

Lo strumento consente, inoltre, l'interazione tramite messaggistica interna alla piattaforma, tra il segnalante e il Gestore della Segnalazione, al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione o integrare/rettificare le informazioni precedentemente fornite.

La Piattaforma consente, ugualmente, al segnalante di essere sempre aggiornato sullo stato della Segnalazione trasmessa e di ottenere il relativo Riscontro.

Al termine della procedura di Segnalazione, la Piattaforma fornirà, infatti, al segnalante un codice di 16 cifre che gli consentirà di accedere al sistema e, pertanto, alla sua Segnalazione per:

· monitorare lo stato di avanzamento;

· integrare la propria Segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;

· avere un contatto diretto con il Gestore, avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni;

· ottenere il Riscontro del Gestore.

La perdita del codice non ha effetti sulla Segnalazione, che sarà comunque elaborata nei tempi e con le modalità stabiliti nella presente Procedura.

La disponibilità del codice è essenziale per poter accedere in qualsiasi momento alla propria Segnalazione, al fine di monitorare lo stato di avanzamento, fornire informazioni aggiuntive rispetto a quanto già segnalato e prendere visione del Riscontro. Senza di esso, tali operazioni non saranno disponibili.

In questi casi, per ragioni di riservatezza a tutela del Segnalante, il codice associato a ciascuna Segnalazione non potrà essere recuperato in alcun modo. Qualora si ritenga opportuno fornire nuove informazioni di cui si sia venuti a conoscenza o conoscere gli esiti dell'istruttoria, è tuttavia possibile aprire una nuova Segnalazione.

8.1.1.2. Denunce in forma orale

Con particolare riferimento al canale di Segnalazione in forma orale, è possibile contattare il Gestore della Segnalazione al seguente numero: +39 3442063500

Si prega di chiamare il numero di telefono sopra indicato nella fascia oraria dalle 9:00 alle 18:30 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, al fine di esporre la propria segnalazione o eventualmente fissare un incontro (di persona o in videoconferenza) con il Gestore della Segnalazione.

Durante la chiamata, il segnalante dovrà indicare:

Al termine della procedura di Segnalazione, la Piattaforma fornirà infatti al segnalante un codice di 16 cifre che gli consentirà di accedere al sistema e, di conseguenza, alla propria Segnalazione per:

· i propri dati di contatto, avendo cura di non specificare il proprio nome;

· la volontà di esporre telefonicamente la propria segnalazione o di incontrare di persona il Gestore o di pianificare una videochiamata (in queste ultime due ipotesi, il Gestore provvederà a fissare un incontro entro 7 giorni dal primo contatto).

Nel corso della conversazione telefonica o in videochiamata, il Gestore richiederà al segnalante le informazioni necessarie per acquisire e valutare la Segnalazione, in conformità con i quesiti presenti sulla Piattaforma online, e provvederà a registrarle in quest'ultima. Conclusa la registrazione, il Gestore comunicherà al segnalante il codice di 16 cifre generato automaticamente dalla Piattaforma, tramite il quale il Segnalante potrà successivamente accedere autonomamente per monitorare lo stato di avanzamento della Segnalazione e interagire con il Gestore. Qualora il Segnalante sia impossibilitato ad accedere alla Piattaforma, potrà richiedere un ulteriore incontro per fornire maggiori informazioni o ottenere il Riscontro.

In caso di incontro di persona, la Segnalazione potrà essere raccolta e verbalizzata in un documento verificato e firmato dal segnalante e/o la Segnalazione verrà registrata sulla Piattaforma durante l'incontro.

8.1.1.3. Gestione della segnalazione

La gestione della Segnalazione segue i termini e le modalità indicati di seguito:

·     entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione, il Gestore invierà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, utilizzando il canale della segnalazione. Nel caso di segnalazione orale (richiesta di incontro e/o utilizzo della linea telefonica), la ricezione della segnalazione è simultanea all'inserimento della Segnalazione nella Piattaforma e, in tale occasione, verrà attribuito al Segnalante il Codice personale associato alla Segnalazione Whistleblowing.

· il Gestore avvia la fase istruttoria e classifica la Segnalazione come “Whistleblowing” o “Ordinaria”. Con riferimento alle sole Segnalazioni Ordinarie, qualora esista un'altra funzione aziendale competente, il Gestore provvede simultaneamente al suo inoltro, adottando misure adeguate a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. In caso contrario, procederà alla sua gestione in conformità con la Procedura;

·     entro 3 (tre) mesi, a decorrere dalla data dell'avviso di ricevimento, il Gestore fornisce un Riscontro al segnalante.

Il Gestore dà seguito diligente alla Segnalazione, svolgendo l'attività di verifica della sua fondatezza con pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito. Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore potrà conferire mandato di approfondimento a dipartimenti interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

· conferire un mandato formale, definendo il perimetro d'azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;

· omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, condurre all'identità del segnalante o al contenuto della Segnalazione;

· omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, qualora non sia strettamente necessaria per il corretto svolgimento del mandato attribuito;

· reiterare al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, tale obbligo dovrà essere formalizzato).

Nelle ipotesi in cui, per ragioni istruttorie, sia necessario rendere noto il contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata ad altri soggetti, il Gestore provvede a oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata (quali il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione).

In ogni caso, i dati del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa dedursi direttamente o indirettamente tale identità non saranno rivelati a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:

· nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante può essere rivelata dopo la chiusura della fase istruttoria;

· nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale (fino a quando l'imputato o l'indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato:

· l'identità del Segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e aggiuntivi rispetto alla Segnalazione, anche se da essa conseguenti;

· qualora l'addebito sia fondato, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

8.1.1.4. Archiviazione: chiusura della Segnalazione e conservazione della documentazione

Al termine dell'istruttoria, il Gestore redigerà una relazione adottando uno o più dei seguenti provvedimenti:

· archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi;

· archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;

· proposta di modifica al Codice Etico o ad altre procedure interne;

· proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori – in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente – nei confronti dei soggetti Segnalati e in relazione ai quali sia stata accertata la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;

· proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori – in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura – nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non veritiere ed effettuate con dolo o colpa grave.

8.1.1.5. Conservazione della documentazione

In conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente, la Segnalazione e la documentazione corrispondente saranno conservate per il tempo strettamente necessario alla loro gestione e in ogni caso non oltre i 5 anni dalla chiusura del processo di gestione nella Piattaforma.

I supporti originali delle Segnalazioni ricevute tramite la linea telefonica dedicata e/o tramite la richiesta di audizione e/o altre modalità sono conservati dal Gestore, oltre al caricamento sulla Piattaforma nella sezione competente, anche in un ambiente protetto adeguato.

8.2. Canale esterno e divulgazione pubblica

Fermo restando che i Segnalanti sono invitati, in virtù dei principi di trasparenza, lealtà, fiducia e collaborazione che caratterizzano il rapporto con l'Azienda, a ricorrere a uno dei canali di Segnalazione interna messi a disposizione da Oplium Italia, il Segnalante può effettuare:

  1. una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • non sia stato attivato il canale di Segnalazione interna o, se attivato, il canale messo a disposizione del segnalante non sia conforme a quanto richiesto dalla legge;

  • sia già stata effettuata una Segnalazione interna e questa non abbia avuto seguito;

  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, la stessa non avrebbe seguito efficace o potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di Segnalazione esterna è attivato presso l'ANAC, che pubblica sul proprio sito web, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della Segnalazione: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.


  1. una divulgazione pubblica rendendo pubbliche le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un gran numero di persone

La tutela per colui che effettua una divulgazione pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 si applica quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • il segnalante ha preventivamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne, e non è stata data risposta nei termini previsti dalla legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione o possa non avere seguito efficace in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove o in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere in collusione con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. I canali di segnalazione

8.1. I canali interni

Oplium Italia, al fine di perseguire l'obiettivo dichiarato nel precedente paragrafo 1, ha istituito due canali di segnalazione interna utilizzabili dai destinatari in modo alternativo.

Canale di Segnalazione in forma scritta: Piattaforma “eticainsieme”.

La Società ha attivato un canale informatico accessibile da qualsiasi browser (compresi i dispositivi mobili) che consente di inviare segnalazioni scritte ed è disponibile al seguente link: https://spindox.eticainsieme.it

La piattaforma di Segnalazione, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate agli standard dell'art. 32 del GDPR, risiede su un server – situato nell'Unione Europea – di un soggetto terzo e prevede un percorso guidato per il segnalante che gli consentirà di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e la valutazione dei fatti, e l'utilizzo di misure di crittografia, che garantiscono la riservatezza non solo del segnalante, ma anche del facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della documentazione.

Canale di segnalazione in forma orale: contatto telefonico al numero +39 3442063500.

8.1.1.1. Denunce in forma scritta

Con particolare riferimento al canale di Segnalazione in forma scritta, la Società ha adottato la piattaforma di Segnalazione (eticainsieme), disponibile al seguente indirizzo: https://spindox.eticainsieme.it che informerà automaticamente il Gestore dell'invio della Segnalazione, essendo quest'ultimo l'unico soggetto autorizzato ad accedere alla piattaforma e a consultare le Segnalazioni.

In caso di utilizzo della piattaforma, il segnalante dovrà rispondere ad alcune domande, aperte e chiuse, che consentiranno al Gestore di approfondire l'oggetto della stessa, oltre a rispettare, se correttamente compilate, i requisiti richiesti dalla legge per le Segnalazioni whistleblowing.

La piattaforma consente inoltre di caricare la documentazione che il segnalante ritiene opportuno portare a conoscenza del Gestore a supporto della propria Segnalazione.

Lo strumento consente, inoltre, l'interazione tramite messaggistica interna alla piattaforma, tra il segnalante e il Gestore della Segnalazione, al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione o integrare/rettificare le informazioni precedentemente fornite.

La Piattaforma consente, ugualmente, al segnalante di essere sempre aggiornato sullo stato della Segnalazione trasmessa e di ottenere il relativo Riscontro.

Al termine della procedura di Segnalazione, la Piattaforma fornirà, infatti, al segnalante un codice di 16 cifre che gli consentirà di accedere al sistema e, pertanto, alla sua Segnalazione per:

· monitorare lo stato di avanzamento;

· integrare la propria Segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;

· avere un contatto diretto con il Gestore, avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni;

· ottenere il Riscontro del Gestore.

La perdita del codice non ha effetti sulla Segnalazione, che sarà comunque elaborata nei tempi e con le modalità stabiliti nella presente Procedura.

La disponibilità del codice è essenziale per poter accedere in qualsiasi momento alla propria Segnalazione, al fine di monitorare lo stato di avanzamento, fornire informazioni aggiuntive rispetto a quanto già segnalato e prendere visione del Riscontro. Senza di esso, tali operazioni non saranno disponibili.

In questi casi, per ragioni di riservatezza a tutela del Segnalante, il codice associato a ciascuna Segnalazione non potrà essere recuperato in alcun modo. Qualora si ritenga opportuno fornire nuove informazioni di cui si sia venuti a conoscenza o conoscere gli esiti dell'istruttoria, è tuttavia possibile aprire una nuova Segnalazione.

8.1.1.2. Denunce in forma orale

Con particolare riferimento al canale di Segnalazione in forma orale, è possibile contattare il Gestore della Segnalazione al seguente numero: +39 3442063500

Si prega di chiamare il numero di telefono sopra indicato nella fascia oraria dalle 9:00 alle 18:30 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, al fine di esporre la propria segnalazione o eventualmente fissare un incontro (di persona o in videoconferenza) con il Gestore della Segnalazione.

Durante la chiamata, il segnalante dovrà indicare:

Al termine della procedura di Segnalazione, la Piattaforma fornirà infatti al segnalante un codice di 16 cifre che gli consentirà di accedere al sistema e, di conseguenza, alla propria Segnalazione per:

· i propri dati di contatto, avendo cura di non specificare il proprio nome;

· la volontà di esporre telefonicamente la propria segnalazione o di incontrare di persona il Gestore o di pianificare una videochiamata (in queste ultime due ipotesi, il Gestore provvederà a fissare un incontro entro 7 giorni dal primo contatto).

Nel corso della conversazione telefonica o in videochiamata, il Gestore richiederà al segnalante le informazioni necessarie per acquisire e valutare la Segnalazione, in conformità con i quesiti presenti sulla Piattaforma online, e provvederà a registrarle in quest'ultima. Conclusa la registrazione, il Gestore comunicherà al segnalante il codice di 16 cifre generato automaticamente dalla Piattaforma, tramite il quale il Segnalante potrà successivamente accedere autonomamente per monitorare lo stato di avanzamento della Segnalazione e interagire con il Gestore. Qualora il Segnalante sia impossibilitato ad accedere alla Piattaforma, potrà richiedere un ulteriore incontro per fornire maggiori informazioni o ottenere il Riscontro.

In caso di incontro di persona, la Segnalazione potrà essere raccolta e verbalizzata in un documento verificato e firmato dal segnalante e/o la Segnalazione verrà registrata sulla Piattaforma durante l'incontro.

8.1.1.3. Gestione della segnalazione

La gestione della Segnalazione segue i termini e le modalità indicati di seguito:

·     entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione, il Gestore invierà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, utilizzando il canale della segnalazione. Nel caso di segnalazione orale (richiesta di incontro e/o utilizzo della linea telefonica), la ricezione della segnalazione è simultanea all'inserimento della Segnalazione nella Piattaforma e, in tale occasione, verrà attribuito al Segnalante il Codice personale associato alla Segnalazione Whistleblowing.

· il Gestore avvia la fase istruttoria e classifica la Segnalazione come “Whistleblowing” o “Ordinaria”. Con riferimento alle sole Segnalazioni Ordinarie, qualora esista un'altra funzione aziendale competente, il Gestore provvede simultaneamente al suo inoltro, adottando misure adeguate a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. In caso contrario, procederà alla sua gestione in conformità con la Procedura;

·     entro 3 (tre) mesi, a decorrere dalla data dell'avviso di ricevimento, il Gestore fornisce un Riscontro al segnalante.

Il Gestore dà seguito diligente alla Segnalazione, svolgendo l'attività di verifica della sua fondatezza con pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito. Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore potrà conferire mandato di approfondimento a dipartimenti interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

· conferire un mandato formale, definendo il perimetro d'azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;

· omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, condurre all'identità del segnalante o al contenuto della Segnalazione;

· omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, qualora non sia strettamente necessaria per il corretto svolgimento del mandato attribuito;

· reiterare al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, tale obbligo dovrà essere formalizzato).

Nelle ipotesi in cui, per ragioni istruttorie, sia necessario rendere noto il contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata ad altri soggetti, il Gestore provvede a oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata (quali il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione).

In ogni caso, i dati del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa dedursi direttamente o indirettamente tale identità non saranno rivelati a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:

· nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante può essere rivelata dopo la chiusura della fase istruttoria;

· nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale (fino a quando l'imputato o l'indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato:

· l'identità del Segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e aggiuntivi rispetto alla Segnalazione, anche se da essa conseguenti;

· qualora l'addebito sia fondato, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

8.1.1.4. Archiviazione: chiusura della Segnalazione e conservazione della documentazione

Al termine dell'istruttoria, il Gestore redigerà una relazione adottando uno o più dei seguenti provvedimenti:

· archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi;

· archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;

· proposta di modifica al Codice Etico o ad altre procedure interne;

· proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori – in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente – nei confronti dei soggetti Segnalati e in relazione ai quali sia stata accertata la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;

· proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori – in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura – nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non veritiere ed effettuate con dolo o colpa grave.

8.1.1.5. Conservazione della documentazione

In conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente, la Segnalazione e la documentazione corrispondente saranno conservate per il tempo strettamente necessario alla loro gestione e in ogni caso non oltre i 5 anni dalla chiusura del processo di gestione nella Piattaforma.

I supporti originali delle Segnalazioni ricevute tramite la linea telefonica dedicata e/o tramite la richiesta di audizione e/o altre modalità sono conservati dal Gestore, oltre al caricamento sulla Piattaforma nella sezione competente, anche in un ambiente protetto adeguato.

8.2. Canale esterno e divulgazione pubblica

Fermo restando che i Segnalanti sono invitati, in virtù dei principi di trasparenza, lealtà, fiducia e collaborazione che caratterizzano il rapporto con l'Azienda, a ricorrere a uno dei canali di Segnalazione interna messi a disposizione da Oplium Italia, il Segnalante può effettuare:

  1. una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • non sia stato attivato il canale di Segnalazione interna o, se attivato, il canale messo a disposizione del segnalante non sia conforme a quanto richiesto dalla legge;

  • sia già stata effettuata una Segnalazione interna e questa non abbia avuto seguito;

  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, la stessa non avrebbe seguito efficace o potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di Segnalazione esterna è attivato presso l'ANAC, che pubblica sul proprio sito web, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della Segnalazione: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.


  1. una divulgazione pubblica rendendo pubbliche le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un gran numero di persone

La tutela per colui che effettua una divulgazione pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 si applica quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • il segnalante ha preventivamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne, e non è stata data risposta nei termini previsti dalla legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione o possa non avere seguito efficace in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove o in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere in collusione con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. Tutela dei segnalanti e delle persone segnalate

Oplium Italia, fermamente convinta dell'importanza del sistema di Segnalazione per il contrasto a comportamenti illeciti o irregolari, garantisce al segnalante protezione da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione stessa.

A titolo esemplificativo, ciascun segnalante è protetto nei casi di:

  • licenziamento, sospensione o misure equivalenti;

  • retrocessione di categoria o mancata promozione;

  • mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;

  • sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

  • valutazioni di merito negative o referenze negative;

  • adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

  • coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;

  • discriminazione o trattamento sfavorevole di qualsiasi tipo;

  • mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a tale conversione;

  • mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

  • danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;

  • inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

  • risoluzione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

  • annullamento di una licenza o di un'autorizzazione;

  • richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;

  • richiesta di risultati impossibili da raggiungere nelle forme e nei termini indicati;

  • valutazione delle prestazioni artificialmente negativa;

  • revoca ingiustificata di mandati;

  • mancata attribuzione ingiustificata di mandati con contestuale attribuzione ad altro soggetto;

  • reiterato rifiuto di richieste (es. ferie, congedi).

L'applicazione del regime di tutela dalle ritorsioni previsto dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

  • Il soggetto ha segnalato, comunicato o effettuato la divulgazione pubblica sulla base di un fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o comunicate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.

  • La Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023.

  • È necessario un nesso di causalità tra la Segnalazione, divulgazione e comunicazione effettuata e le misure ritorsive subite.

  • Non sono sufficienti meri sospetti o "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno spinto il soggetto a segnalare, a comunicare o a effettuare la divulgazione pubblica.

In mancanza di tali condizioni:

  • le Segnalazioni, divulgazioni pubbliche e comunicazioni non rientrano nell'ambito della disciplina del whistleblowing e, pertanto, la tutela prevista non si applica a chi segnala, comunica o effettua la divulgazione pubblica;

  • analogamente, è esclusa la tutela riconosciuta ai diversi soggetti che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/comunicazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o comunicante, subiscono indirettamente ritorsioni.

La già menzionata tutela si applica ai Segnalanti e si estende ai seguenti soggetti:

  • i Facilitatori;

  • le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a loro da un legame affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado;

  • i colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

  • gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica, o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone sopra indicate.

La tutela dei Segnalanti si applica anche quando la Segnalazione avvenga nei seguenti casi:

  • quando il rapporto giuridico (es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura, ecc.) non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

  • durante il periodo di prova;

  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela non si applica nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, allo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

9. Tutela dei segnalanti e delle persone segnalate

Oplium Italia, fermamente convinta dell'importanza del sistema di Segnalazione per il contrasto a comportamenti illeciti o irregolari, garantisce al segnalante protezione da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione stessa.

A titolo esemplificativo, ciascun segnalante è protetto nei casi di:

  • licenziamento, sospensione o misure equivalenti;

  • retrocessione di categoria o mancata promozione;

  • mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;

  • sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

  • valutazioni di merito negative o referenze negative;

  • adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

  • coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;

  • discriminazione o trattamento sfavorevole di qualsiasi tipo;

  • mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a tale conversione;

  • mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

  • danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;

  • inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

  • risoluzione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

  • annullamento di una licenza o di un'autorizzazione;

  • richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;

  • richiesta di risultati impossibili da raggiungere nelle forme e nei termini indicati;

  • valutazione delle prestazioni artificialmente negativa;

  • revoca ingiustificata di mandati;

  • mancata attribuzione ingiustificata di mandati con contestuale attribuzione ad altro soggetto;

  • reiterato rifiuto di richieste (es. ferie, congedi).

L'applicazione del regime di tutela dalle ritorsioni previsto dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

  • Il soggetto ha segnalato, comunicato o effettuato la divulgazione pubblica sulla base di un fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o comunicate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.

  • La Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023.

  • È necessario un nesso di causalità tra la Segnalazione, divulgazione e comunicazione effettuata e le misure ritorsive subite.

  • Non sono sufficienti meri sospetti o "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno spinto il soggetto a segnalare, a comunicare o a effettuare la divulgazione pubblica.

In mancanza di tali condizioni:

  • le Segnalazioni, divulgazioni pubbliche e comunicazioni non rientrano nell'ambito della disciplina del whistleblowing e, pertanto, la tutela prevista non si applica a chi segnala, comunica o effettua la divulgazione pubblica;

  • analogamente, è esclusa la tutela riconosciuta ai diversi soggetti che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/comunicazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o comunicante, subiscono indirettamente ritorsioni.

La già menzionata tutela si applica ai Segnalanti e si estende ai seguenti soggetti:

  • i Facilitatori;

  • le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a loro da un legame affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado;

  • i colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

  • gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica, o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone sopra indicate.

La tutela dei Segnalanti si applica anche quando la Segnalazione avvenga nei seguenti casi:

  • quando il rapporto giuridico (es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura, ecc.) non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

  • durante il periodo di prova;

  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela non si applica nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, allo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

10. Il sistema sanzionatorio

Il mancato rispetto della Procedura comporta l'applicazione del presente sistema disciplinare. Oplium Italia adotterà, pertanto, tutte le misure disciplinari più adeguate nei confronti di:

  • il Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione,

  • i Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati,

  • il Gestore in caso di inadempimento della presente procedura,

  • coloro che violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione stabiliti a tutela del Segnalante stesso.

In particolare, la Società ha previsto sanzioni contro coloro che siano accertati responsabili degli illeciti di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 24/2023, ovvero:

  • compimento di ritorsioni;

  • ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;

  • violazione dell'obbligo di riservatezza;

  • mancata istituzione dei canali di Segnalazione;

  • mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione della Segnalazione;

  • adozione di procedure non conformi al D. Lgs. n. 24/2023;

  • mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi della Segnalazione;

  • responsabilità penale accertata del segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;

  • responsabilità civile del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati sopra citati.

10.1. Il sistema sanzionatorio per il personale non dirigenziale

La violazione, infrazione, elusione, applicazione imperfetta o parziale delle disposizioni relative al Sistema di Whistleblowing indicate nella Procedura da parte dei lavoratori dell'Azienda costituisce un illecito disciplinare sanzionabile.

Tali violazioni possono dar luogo, a seconda della gravità dell'infrazione, all'applicazione di provvedimenti disciplinari in conformità con quanto disposto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto "Statuto dei Lavoratori") e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, per i lavoratori di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari del CCNL Metalmeccanici (industria), applicato all'Azienda e, nello specifico:

  1. rimprovero verbale;

  2. rimprovero scritto;

  3. multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

  4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni;

  5. licenziamento.

10.2. Il sistema sanzionatorio per i Dirigenti

Per il personale con qualifica di dirigente si applica la disciplina del CCNL Dirigenti (industria).

È passibile di licenziamento il dirigente che compia atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni ai sensi della presente procedura per motivi che siano collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione stessa.

Un'analoga sanzione è prevista per il dirigente che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni ai sensi della presente procedura che si rivelino infondate.

10.3. Misure nei confronti degli Amministratori

Oplium Italia valuta con estremo rigore le infrazioni alla presente procedura commesse da coloro che rappresentano il vertice dell'Azienda e ne manifestano, pertanto, l'immagine di fronte alle Istituzioni, ai lavoratori, agli azionisti e al pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, innanzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire un esempio e uno stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per l'Azienda.

In caso di violazione da parte degli Amministratori delle procedure interne o di adozione, nell'esercizio delle loro attribuzioni, di provvedimenti contrari alle disposizioni della presente procedura, l'Azienda adotta tutte le opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

Inoltre, senza pregiudizio per qualsiasi altra azione a tutela dell'Azienda, è soggetto alla revoca del mandato l'Amministratore che compia atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni per motivi che siano correlati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa.

Un'analoga sanzione è prevista per l'Amministratore che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

10. Il sistema sanzionatorio

Il mancato rispetto della Procedura comporta l'applicazione del presente sistema disciplinare. Oplium Italia adotterà, pertanto, tutte le misure disciplinari più adeguate nei confronti di:

  • il Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione,

  • i Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati,

  • il Gestore in caso di inadempimento della presente procedura,

  • coloro che violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione stabiliti a tutela del Segnalante stesso.

In particolare, la Società ha previsto sanzioni contro coloro che siano accertati responsabili degli illeciti di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 24/2023, ovvero:

  • compimento di ritorsioni;

  • ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;

  • violazione dell'obbligo di riservatezza;

  • mancata istituzione dei canali di Segnalazione;

  • mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione della Segnalazione;

  • adozione di procedure non conformi al D. Lgs. n. 24/2023;

  • mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi della Segnalazione;

  • responsabilità penale accertata del segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;

  • responsabilità civile del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati sopra citati.

10.1. Il sistema sanzionatorio per il personale non dirigenziale

La violazione, infrazione, elusione, applicazione imperfetta o parziale delle disposizioni relative al Sistema di Whistleblowing indicate nella Procedura da parte dei lavoratori dell'Azienda costituisce un illecito disciplinare sanzionabile.

Tali violazioni possono dar luogo, a seconda della gravità dell'infrazione, all'applicazione di provvedimenti disciplinari in conformità con quanto disposto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto "Statuto dei Lavoratori") e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, per i lavoratori di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari del CCNL Metalmeccanici (industria), applicato all'Azienda e, nello specifico:

  1. rimprovero verbale;

  2. rimprovero scritto;

  3. multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

  4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni;

  5. licenziamento.

10.2. Il sistema sanzionatorio per i Dirigenti

Per il personale con qualifica di dirigente si applica la disciplina del CCNL Dirigenti (industria).

È passibile di licenziamento il dirigente che compia atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni ai sensi della presente procedura per motivi che siano collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione stessa.

Un'analoga sanzione è prevista per il dirigente che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni ai sensi della presente procedura che si rivelino infondate.

10.3. Misure nei confronti degli Amministratori

Oplium Italia valuta con estremo rigore le infrazioni alla presente procedura commesse da coloro che rappresentano il vertice dell'Azienda e ne manifestano, pertanto, l'immagine di fronte alle Istituzioni, ai lavoratori, agli azionisti e al pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, innanzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire un esempio e uno stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per l'Azienda.

In caso di violazione da parte degli Amministratori delle procedure interne o di adozione, nell'esercizio delle loro attribuzioni, di provvedimenti contrari alle disposizioni della presente procedura, l'Azienda adotta tutte le opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

Inoltre, senza pregiudizio per qualsiasi altra azione a tutela dell'Azienda, è soggetto alla revoca del mandato l'Amministratore che compia atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni per motivi che siano correlati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa.

Un'analoga sanzione è prevista per l'Amministratore che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

11. Protezione dei dati personali

Ogni Segnalazione può contenere i cosiddetti dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riferibili a una persona fisica.

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che tali attività di trattamento sono effettuate in conformità alle disposizioni del Reg. UE 679/2016 (denominato anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Con riferimento al Gestore delle segnalazioni, Oplium Italia provvederà al conferimento di un mandato formale per il trattamento dei dati personali mediante consegna di una lettera di nomina ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

La lettera prevede istruzioni specifiche per il corretto trattamento dei dati personali contenuti nella Segnalazione e l'indicazione precisa delle misure di sicurezza da applicare.

Con riferimento alla Piattaforma di Segnalazione, il fornitore della Piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il quale si impegna a rispettare le istruzioni fornite da ciascuna società.

I diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettifica, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e il diritto di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti previsti dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR resa disponibile attraverso i canali di Segnalazione e l'apposita sezione del sito aziendale.

11. Protezione dei dati personali

Ogni Segnalazione può contenere i cosiddetti dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riferibili a una persona fisica.

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Con riferimento al Gestore delle segnalazioni, Oplium Italia provvederà al conferimento di un mandato formale per il trattamento dei dati personali mediante consegna di una lettera di nomina ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

La lettera prevede istruzioni specifiche per il corretto trattamento dei dati personali contenuti nella Segnalazione e l'indicazione precisa delle misure di sicurezza da applicare.

Con riferimento alla Piattaforma di Segnalazione, il fornitore della Piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il quale si impegna a rispettare le istruzioni fornite da ciascuna società.

I diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettifica, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e il diritto di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti previsti dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR resa disponibile attraverso i canali di Segnalazione e l'apposita sezione del sito aziendale.

12. Informazione e formazione

La Procedura è oggetto di pubblicazione sul sito web della Società al link https://oplium.com/it/ ed è parimenti disponibile nella cartella “Documentazione Oplium Italia” nel canale interno Microsoft Teams “WikiOplium”.

Vengono individuate le eventuali iniziative informative per portare la presente Procedura a conoscenza dei possibili Segnalanti (ad esempio, collaboratori, fornitori, clienti).

La Società, in occasione dell'emissione della Procedura, nonché periodicamente, organizza corsi di formazione sulla presente Procedura, anche mediante l'inserimento dei contenuti in corsi sulla compliance e sul Codice Etico.

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